STUDIO LEGALE SCALIA

RELAZIONI GIURIDICHE ITALO-TEDESCHE
Tutela dei passeggeri ferroviari
Il 13 dicembre 2009 sono entrate in vigore le nuove “Condizioni generali di trasporto delle persone” di Trenitalia.
In caso di ritardo, soppressione o disservizio, per tutte le categorie di treni, incluso il trasporto regionale, è prevista un’indennità (in bonus o in denaro) pari:
- 1. al 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti;
- 2. al 50% dell’importo per ritardi superiori a 120 minuti.
- 3. l’intero importo del biglietto , quando
- a. il treno parte con più di un'ora di ritardo o viene soppresso;
- b. il viaggiatore non può partire in seguito ad un ordine dell'autorità pubblica;
- c. non vi è posto disponibile nella classe per la quale è stato prenotato e acquistato
il biglietto; - d. quando il viaggiatore non può utilizzare il biglietto per fatto proprio
(in questo caso dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 20%). - 4. alla differenza tra il prezzo totale e quello dovuto per il percorso effettuato, quando:
- a. non è possibile continuare il viaggio, perché il treno viene soppresso o per
interruzione del servizio, e non si vogliono utilizzare i mezzi sostitutivi messi
a disposizione; - b. viene impedita la continuazione del viaggio per ordine della pubblica autorità
(in questo caso dal rimborso viene dedotto un diritto del 20%); - c. non vi è posto disponibile nella classe per la quale è stato prenotato e acquistato
il biglietto; - d. non è possibile proseguire, per fatto proprio, il viaggio, purché tale impossibilità
sia fatta rilevare al personale di Trenitalia all'atto dell'interruzione del viaggio.
Di regola, il rimborso deve essere richiesto prima della scadenza del biglietto presso la biglietteria della stazione in cui si è verificato l’impedimento al viaggio. In caso di mancato utilizzo per fatto proprio, invece, il rimborso può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia che ha emesso il biglietto entro il periodo di utilizzazione o entro i limiti di validità a seconda dei casi e comunque prima della convalida del biglietto stesso. Il rimborso può richiedersi anche se il biglietto è stato già convalidato; tuttavia, in questo caso, la richiesta del rimborso deve essere presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida . Quando ciò non è possibile (sia per rinuncia al viaggio per proprie esigenze sia per causa FS), il cliente deve, entro le 24 ore successive, spedire, per posta, la richiesta ed il biglietto in originale all’ufficio competente. La mancata utilizzazione deve essere fatta constatare al personale di Trenitalia nel momento in cui si verifica la circostanza che impedisce il viaggio. Il diritto al rimborso sussiste fino alla scadenza del biglietto e cioè alla data di partenza del treno. Non si procede al rimborso di biglietti di importo pari o inferiore a 10 euro (4 per il trasporto regionale) a viaggiatore. Tale importo non rimborsabile deve intendersi riferito a ciascun viaggiatore. Non è ammesso il rimborso in caso di interruzione del viaggio per esigenze del viaggiatore e nel caso di viaggio effettuato per scelta del viaggiatore con categoria di treno o servizio di valore inferiore rispetto a quello cui fa riferimento il biglietto. Non sono rimborsabili i biglietti smarriti, distrutti o rubati. Il rimborso è effettuato a vista ed in contanti su esibizione del documento di identificazione del possessore del titolo di viaggio o del titolare in caso di titolo di viaggio nominativo o di titolo di viaggio per il quale la riduzione di prezzo applicata o la fruizione di altre forme di agevolazione impongano l’identificazione dell’avente titolo. Il rimborso può essere richiesto anche da persona diversa dall’intestatario del biglietto, purché munita di apposita delega scritta, di un valido documento di identificazione e di copia del documento di identificazione del cliente al quale è intestato il biglietto. Il rimborso può avvenire in contanti, assegno o bonifico bancario.
Il passeggero che ha subito il ritardo, la cancellazione o il disservizio, può, entro dodici mesi dal viaggio, chiedere a scelta:
- - il risarcimento in denaro;
- - il rilascio di un bonus (utilizzabile entro 12 mesi dalla data del viaggio);
- - l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.
In caso di abbonamento, è prevista un’indennità pari a:
- 1. 25% dell’importo dell’abbonamento acquistato nel mese di riferimento in proporzione
alla percentuale di treni che hanno registrato un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; - 2. 50% dell’importo dell’abbonamento in proporzione alla percentuale di treni che hanno
registrato un ritardo pari o superiore a 120 minuti o che sono stati cancellati.
L’abbonato che ha subito uno o più ritardi può chiedere a scelta:
- - il risarcimento in denaro
- - un bonus utilizzabile entro 12 mesi dalla data di rilascio del medesimo
In favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e del loro eventuale accompagnatore è riservato un quantitativo di posti a seconda del tipo di materiale con cui i treni vengono effettuati. Nel caso in cui i posti attrezzati per le sedie a rotelle siano solo in prima classe o 1^ Business il biglietto viene emesso per la seconda classe o 2^ Standard sia per la persona con disabilità o a mobilità ridotta sia per il suo eventuale accompagnatore. L’assegnazione del posto viene effettuata dalle Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), al momento della richiesta di assistenza.
Oltre al rimborso del biglietto e’ sempre possibile far richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di risarcimento di danni eventualmente derivati dal ritardo del . Per danno si intende qualcosa di diverso dal prezzo del biglietto del treno o dal danno esistenziale. Per esempio, se avete già pagato la camera d’albergo o dato un anticipo per il noleggio auto oppure se avete in tasca il biglietto di un volo che non siete riusciti a prendere. È qualcosa di esattamente quantificabile tramite fatture, scontrini, bonifico bancario, carta di credito … documenti che si devono allegare alla domanda di risarcimento, per la quale potete utilizzare la seguente lettera tipo. Si segnala, altresì, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Novara in data 23/6/2008 e pubblicata il 4/7/2008. Ivi la società che gestisce il trasporto ferroviario viene condannata a risarcire i danni ad un passeggero a cagione del ritardo del treno e per le condizioni pessime in cui è tenuta la sala d’aspetto all’interno della stazione stessa”. In conseguenza della declaratoria di responsabilità della società ferroviaria, il Giudice di Pace condannava Trenitalia al risarcimento, in favore dell’utente, dei danni subiti, liquidati equitativamente nella misura di euro 500,00. Nella sua essenzialità, la sentenza in oggetto costituisce un ulteriore punto a favore dell’utenza e di un’interpretazione della normativa vigente in senso protettivo del consumatore. Per altri precedenti, in materia di responsabilità della società ferroviaria per i danni riportati dall’utenza, si veda: Giudice di Pace di Bari sent. 24/5/2006; Giudice di Pace di Bologna 28/7/2004; Giudice di Pace di Cassino sent. 28/2/2001.
Durante l'attesa pasti, bevande e il rimborso dell'hotel
Si tenga, inoltre, presente che, in funzione dei tempi di attesa, il viaggiatore ha diritto a pasti e bevande in quantità ragionevole se sono disponibili sul treno o in stazione e se possono essere ragionevolmente forniti. Se l’utente non può continuare il viaggio nello stesso giorno per ritardo, soppressione o mancata coincidenza con l'ultimo treno serale o soppressione di quest'ultimo e non risulti possibile la prosecuzione con autoservizi sostitutivi (bus o taxi), lo stesso ha anche diritto al pernottamento con trattamento di qualità media, nonché al rimborso delle spese necessarie per informare i familiari del ritardo nell'arrivo, ove questo risulti materialmente possibile, salvi i casi di esclusione dalla responsabilità dell'Impresa ferroviaria (es.: colpa del viaggiatore, comportamenti di terzi (per esempio occupazione dei binari da parte di manifestanti, suicidio) e cause di forza maggiore (es.: tempeste, inondazioni, interruzione dell'energia elettrica, scioperi, lavori programmati in linea comunque resi noti alla clientela).
Niente indennità se si sa del ritardo prima di comprare il biglietto
Attenzione ! il viaggiatore non ha diritto all'indennità:
- - se al momento dell'acquisto del biglietto era informato del ritardo (informazione diffusa
tramite media, in stazione e sul sito prima dell'acquisto del biglietto); - - se il ritardo nell'ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o
in base ad un percorso alternativo è inferiore a 60 minuti; - - se il ritardo è dovuto a scioperi o a lavori in linea programmati di cui il viaggiatore era
adeguatamente informato; - - se il ritardo è dovuto a responsabilità del viaggiatore (per esempio inosservanza dei tempi
di cambio dei treni, attesa sul marciapiede sbagliato e così via) o a circostanze esterne
all'attività ferroviaria
(catastrofi naturali come tempeste, inondazioni, smottamenti, frane)
o a comportamenti di terzi (manifestanti sui binari, suicidio, incidente a passaggio a livello,
uso improprio del freno di emergenza, interventi dell'autorità di polizia o doganali).
Treni e furti: è possibile il risarcimento!
Molti non sanno che e' possibile farsi risarcire il danno derivante dai furti subiti durante un viaggio in treno. L'assicurazione di Trenitalia riguarda gli Eurostar, gli Intercity, i vagoni letto e le cuccette.
Eurostar e Intercity: sono indennizzati i furti solo per valigie sistemate nell'apposito vano portabagagli all'estremità delle carrozze. Il rimborso ammonta ad € 260,00 euro per valigia per un massimo di due valigie con un massimale di € 520,00.
Vagoni letto e cuccette: oltre alle valigie sono previsti anche risarcimenti per il furto di portafogli, macchine fotografiche, computer ecc., a condizione che le porte siano state chiuse. Il massimale e' di 520,00 euro.
Il viaggiatore deve segnalare il furto al personale del treno, fare la denuncia alle forze di polizia entro 24 ore e inviare la richiesta entro 7 giorni a:Trenitalia - Divisione passeggeri - Rapporti esterni Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, presso gli Uffici passeggeri della stazione di arrivo. Occorre naturalmente allegare alla richiesta la copia della denuncia e il biglietto.
1 - Nel caso di più biglietti rilasciati per la soluzione di viaggio acquistata dal cliente per arrivare a destinazione e oggetto del medesimo contratto di trasporto il rimborso viene effettuato per tutti i biglietti non utilizzati a seguito dell’impedimento. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata.
2 - Tale scadenza non vale per i treni regionali. In tal caso, si effettua un rimborso integrale del biglietto in tutte le biglietterie anche nel caso in cui sia già stato convalidato.
I contenuti del presente testo non possono in alcun modo considerarsi come offerta di consulenza. Di essi, infatti, non si garantiscono né la correttezza né la completezza né l’attualità. Pertanto, i lettori sono invitati a non fare in alcun modo affidamento alle informazioni e/o opinioni ivi riportate. Prima di prendere qualunque decisione, si raccomanda piuttosto di rivolgersi ad un legale di fiducia.

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Il manufatto rientra, in tal caso, a pieno titolo tra gli elementi aggettanti che aumentano la consistenza del fabbricato, modificandone il profilo (Consiglio di Stato, sentenza n. 8053/2023)